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Informazioni

Transiti riguardanti l’appartenenza di genere

Nell’ambito del corso di Educazione degli Adulti e degli Anziani presso l’Università di Milano-Bicocca, tenuto dalla Prof.ssa Micaela Castiglioni, si sono svolti i seminari “Transiti riguardanti l’appartenenza di genere”, co-organizzati dall’Università e ACET per l’anno accademico 2020-21.

Rispetto ai seminari dello scorso anno ci sono state due differenze. La prima riguarda le modalità: a causa dell’emergenza sanitaria in corso si è dovuto optare per un sistema di video conferenza in luogo dell’aula, la seconda riguarda la struttura dei seminari.

Oltre ai tre interventi di Monica Romano (la storia del movimento transgender), di Laura Caruso (il percorso di transizione) e di Raffaele Bellandi (l’esperienza dell’auto mutuo aiuto), il ciclo di seminari ha previsto quest’anno anche la presenza di Daniele Brattoli che ha avviato i seminari e li ha conclusi, raccogliendo gli spunti iniziali prima che qualsiasi argomento fosse trattato e stimolando, nell’ultimo incontro, le riflessioni tra le percezioni prima di conoscere i contenuti e quelle consolidate dopo.

La collaborazione tra ACET e l’Università trae le proprie origini, nel 2018, dall’ingresso di Laura Caruso nel Gruppo di Ricerca Interuniversitario NuSA – Nuove Soggettività Adulte, che si occupa delle transizioni e dei transiti nell’età adulta con riferimento non sono al genere, ma anche ad altri ambiti come le esperienze delle migrazioni, delle comunità protette, del carcere e della malattia.

Del Gruppo di Ricerca è entrato successivamente a far parte Raffaele Bellandi, che insieme a Laura rappresenta il “ponte” tra l’ambito accademico e ACET. Con una risposta entusiasta del Gruppo di Ricerca, il loro intervento ha consolidato una collaborazione anche attraverso lezioni dedicate nell’ambito del corso e altre attività editoriali e di ricerca focalizzate sull’appartenenza di genere.

La Presidente Monica Romano e il Vicepresidente Daniele Brattoli hanno fortemente creduto in questo progetto di collaborazione, nella convinzione che partire dalla cultura e in particolare dall’attenzione rivolta a chi sarà destinato in futuro ad occuparsi di formazione e di educazione, rientri decisamente nello spirito dell’Associazione.

Ai seminari hanno partecipato circa quaranta studenti, che hanno mostrato molto interesse nei confronti di temi che spesso sono trattati al di fuori dei loro corsi di studio e sempre con una chiave di lettura “esterna” rispetto alla nostra condizione: l’elemento distintivo della collaborazione tra Università e ACET, invece, ha consentito un approfondimento sui “nostri temi” che ha visto quattro persone transgenere nella conduzione di questo intervento.

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Eventi CulturaliInformazioni

Perché l’identità di genere serve nel disegno di legge Zan

Sembra che i motivi per i quali una larga parte della comunità trans* insiste su questa formulazione siano filosofici, o “capricciosi”; in realtà le motivazioni sono sia tecnico-giuridiche, sia di ordine pratico.
Sul piano giuridico, non è affatto vero che l’espressione “identità di genere” sia sconosciuta al nostro sistema; il diritto non è fatto solo di norme ma anche di giurisprudenza e di dottrina.
La giurisprudenza, nelle sue alte espressioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, da anni utilizzano questa formulazione.
A solo titolo di esempio, nella sentenza 15138/2015, la Corte di Cassazione, nello stabilire che non sono necessari interventi chirurgici per la rettifica anagrafica, fece riferimento all’identità di genere, anzi al “diritto all’identità di genere inteso come interesse della persona a vedere rispettato nei rapporti esterni ciò che il soggetto è e fa”.
Nella Sentenza della Corte Costituzionale 180/2015, l’espressione “identità di genere” ricorre 20 (venti) volte, e spesso nel contesto del “diritto fondamentale alla propria identità di genere”.
Se la Corte Costituzionale considera l’identità di genere un diritto fondamentale, sostenere che si tratti di una formulazione impalpabile, ambigua e non riconosciuta, o rappresenta ignoranza, oppure strumentalizzazione.
Che cosa sia l’identità di genere non è affatto un mistero: si tratta del senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza o non appartenenza alle categorie sociali e culturali di uomo e donna, ovvero ciò che permette a un individuo di dire: “Io sono un uomo, io sono una donna, io non sono né un uomo né una donna”, indipendentemente dal sesso anatomico di nascita.
Molto concretamente, è ciò che permette a me di affermare che sono una donna.
Un altro motivo sul piano giuridico riguarda proprio la ratio della norma, che così come fu per la cd Legge Mancino, intende colpire motivazioni e non proteggere condizioni.
Sostituire “identità di genere” con “transessualità”, quindi, farebbe perdere alla norma anche un senso logico elementare, perché se uno dei motivi può essere l’orientamento sessuale, e non l’omosessualità, o la bisessualità, o la pansessualità o qualsiasi altra condizione riferita all’orientamento sessuale, allo stesso modo non può essere la transessualità ma l’identità di genere.
Orientamento sessuale e identità di genere sono dimensioni, omosessualità e transessualità sono condizioni di quelle dimensioni.
Che senso avrebbe una norma che colpisse comportamenti fondati sulla transessualità? Ma anche senza essere fini giuristi, proprio nella lingua italiana?
E’ importante, piuttosto, mantenere salda l’ispirazione della norma: non è importante che il soggetto colpito sia nero, o di un’altra religione, o gay, o transgender: è importante che i motivi che ispirano il comportamento sanzionabile siano riferiti all’etnia, alla religione, all’orientamento sessuale o all’identità di genere.
Se un ragazzo eterosessuale viene malmenato perché individuato come gay, e dal contesto concreto questo emerge, questo basta a far rientrare il comportamento nella fattispecie: non è importante che il ragazzo sia effettivamente gay.
Inoltre, ci sono motivazioni anche sotto il profilo più ampio rappresentato dalle lotte che la comunità transgender ha condotto nell’ultima quindicina d’anni per la depsichiatrizzazione, così come accadde oltre trent’anni fa per l’omosessualità: non c’è alcun bisogno di etichette legali riferite a condizioni che, a partire dal 1° gennaio 2022, saranno derubricate tra le condizioni legate alla salute della persona e non più patologizzate.
Non vediamo motivi per usare “transessualità”, termine di origine psichiatrica, proprio all’alba di un nuovo giorno in cui la condizione viene depsichiatrizzata.
Sul piano pratico, poi, ci sono ottimi motivi per continuare a sostenere la necessità di questa formulazione ed escludere categorizzazioni che richiedono qualche “bollino” esterno: le persone che più di tutte, all’interno della comunità trans*, dovrebbero trovare protezione sono quelle fuori dai percorsi canonici medicalizzati, che si propongono in base ad una rappresentazione di sé estranea ai canoni binari e che, proprio per questo, vengono più duramente emarginate ed esposte ad atti di violenza.
Continuiamo a chiedere fermamente che la formulazione “identità di genere” resti nel testo del disegno di Legge Zan, proprio per quella parte della nostra comunità che è meno protetta e più vulnerabile.

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